HomeLa Vera PizzaNormativa sulle emissioni odorigene nel settore della ristorazione.

Normativa sulle emissioni odorigene nel settore della ristorazione.

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E’ UN REATO PENALE !

Gli odori molesti prodotti da attività di ristorazione sono disciplinati da specifiche normative.

Un ruolo determinante è svolto dall’art. 674 del Codice Penale, ma ci sono altre norme che regolamentano l’inquinamento olfattivo.

Secondo il D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 1, allegato IV, commi e-f; art. 272 comma 1) le attività di cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie e anche panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg, non necessitano di un’autorizzazione ambientale per l’esercizio.

Questo non implica però che le attività del settore ristorazione siano esenti da emissioni, soprattutto per quanto riguarda quelle odorigene.

Le emissioni odorigene moleste sono assoggettabili all’art. 844 del Codice Civile con riferimento alla “normale tollerabilità” e all’art. 674 del Codice Penale con riferimento alla “stretta tollerabilità”.

La proprietaria di un appartamento posto al piano superiore di un ristorante è ricorsa in giudizio per far chiedere che venissero cessate le immissioni di odori, fumo e rumore che provenivano dai locali adibiti a ristorante.

In seguito a questa sentenza, i cattivi odori originati dalle attività domestiche e di ristorazione diventano molestia olfattiva e sono inquadrati nell’ambito del “getto pericoloso di cose”, così come definito dall’articolo 674 del Codice Penale (reato di molestia). Questa norma si riferisce alle “cose atte a offendere o imbrattare o molestare le persone”: è sufficiente l’astratto pericolo per l’incolumità altrui, non è necessario che la condotta abbia causato un danno effettivo.

L’art. 674 del Codice Penale, nello specifico, stabilisce che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

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