Il TAR, pur ribadendo l’obbligo di dotazione dei sistemi di scarico fumi per i locali ristorazione fino al colmo del tetto e facendo riferimento al Reg. Regionale n. 1 del 2009 (in particolare all’art. 12, co. 1), che prevede la possibilità per gli esercizi che operano all’interno di contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico, l’uso alternativo alle canne fumarie di altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi (nel rispetto della normativa vigente in materia), ha stabilito implicitamente che “è possibile il ricorso all’impiego di sistemi alternativi (e cioè di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi) alla via di fumo tradizionale (canna fumaria), purchè assicuri un’efficienza di rendimento pari o superiore all’impiego della canna fumaria”.
Questi sistemi alternativi per l’abbattimento o lo smaltimento dei fumi, dovranno valutarsi caso per caso, nel rispetto della normativa vigente, compresa quella comunitaria”